Procedura Whistelblowing

Premessa

La presente Procedura Whistleblowing si applica alla società EFA Automazione S.p.A. appartenente al Gruppo Relatech, la quale ha adottato un sistema interno di segnalazione conforme al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

 

NORMATIVA – IL D.LGS. 24/2023

La disciplina sul whistleblowing, introdotta in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 e recepita in Italia con il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, è finalizzata a favorire l’emersione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea apprese nel contesto lavorativo, garantendo la tutela delle persone che effettuano le segnalazioni e proteggendole da eventuali ritorsioni conseguenti alle stesse.

 

COS’È IL WHISTLEBLOWING

Con il termine “whistleblowing” si intende la segnalazione di informazioni su violazioni rientranti nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023 di cui una persona sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo. Il sistema di whistleblowing consente ai soggetti individuati dal D. Lgs. 24/2023 di segnalare tali violazioni attraverso canali dedicati che garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante e la protezione da eventuali ritorsioni.

 

QUALI VIOLAZIONI POSSONO ESSERE SEGNALATE

Le violazioni oggetto di segnalazione sono quelle di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo (ad esempio, la tutela dell’ambiente, della salute pubblica, la protezione dei consumatori, la tutela della vita privata e dei dati personali, ecc.).

Sono espressamente escluse dall’ambito applicativo della presente procedura:

  • le contestazioni / rivendicazioni / richieste legate ad un interesse personale del segnalante aventi ad oggetto esclusivamente il proprio rapporto individuale di lavoro o di impiego ovvero inerenti ai propri rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  • le segnalazioni di violazioni già disciplinate da specifiche disposizioni dell’Unione europea o nazionali che prevedono appositi canali di segnalazione;
  • le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza

 

CHI PUÒ SEGNALARE

Possono effettuare una segnalazione i seguenti soggetti:

  • dipendenti dell’amministrazione pubblica e degli enti pubblici economici;
  • lavoratori subordinati del settore privato;
  • lavoratori autonomi;
  • collaboratori, liberi professionisti e consulenti;
  • volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 si applicano anche qualora le informazioni sulle violazioni siano acquisite durante il processo di selezione, nel periodo di prova ovvero successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione, nei casi previsti dalla normativa.

 

COME SEGNALARE

Le violazioni oggetto di segnalazione possono essere segnalate attraverso i canali INTERNI predisposti da EFA, idonei a garantire, secondo quanto richiesto dalla legge, la riservatezza dell’identità del segnalante e delle informazioni trasmesse.

Ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 1/2025, la posta elettronica, sia ordinaria (PEO) sia certificata (PEC), non costituisce, di regola, uno strumento adeguato al trattamento di dati particolarmente sensibili, soprattutto quando si utilizzano account messi a disposizione dall’ente.

A tal fine, EFA  ha predisposto i seguenti canali INTERNI sicuri:

  • per la segnalazione in forma scritta, la piattaforma raggiungibile all’indirizzo internet

https://my.studioziveri.it/CheckPage.aspx?guid=bd7d9208-b15a-4514-a612-d1bde17b2f98

  • per la segnalazione in forma orale, raggiungibile al numero di telefono 02 45449711. La registrazione è subordinata al preventivo consenso del segnalante. In assenza di consenso alla registrazione, il gestore del canale predispone un resoconto dettagliato della segnalazione;

 

Inoltre, il segnalante può richiedere un incontro diretto con il gestore del canale, da tenersi in un luogo idoneo, anche esterno all’ente, entro un termine ragionevole. L’incontro è documentato mediante verbale, che il segnalante ha diritto di verificare, rettificare e sottoscrivere.

La gestione dei canali interni di EFA è stata affidata all’Organismo di Vigilanza della società.

La piattaforma messa a disposizione dal provider (Studio Ziveri) consente di effettuare segnalazioni in forma anonima. Sebbene l’accesso richieda la registrazione di un account, l’identità del segnalante non è resa conoscibile al gestore del canale e può essere comunicata esclusivamente nei casi e nei modi previsti dalla legge o su richiesta dell’Autorità competente. Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione qualora risultino adeguatamente circostanziate e consentano lo svolgimento delle necessarie verifiche.

Il segnalante, in ogni caso, è tenuto a effettuare la segnalazione in buona fede e sulla base di informazioni ragionevolmente ritenute veritiere al momento della segnalazione.

CANALE ESTERNO (ANAC)

 

Il segnalante può decidere di utilizzare il canale ESTERNO predisposto dall’ANAC e raggiungibile all’indirizzo https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing, nei seguenti casi:

  • i canali interni non sono disponibili o non sono stati attivati;
  • è già stata effettuata una segnalazione tramite il canale interno senza che sia stato dato seguito alla stessa;
  • il segnalante teme che utilizzando il canale interno, subirebbe comunque ritorsioni;
  • il segnalante ritiene che la violazione costituisca un pericolo imminente per il pubblico

 

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il gestore del canale rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla sua ricezione e fornisce un riscontro sull’esito della stessa entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza del termine di sette giorni, fatti salvi i casi in cui la natura o la complessità della segnalazione richiedano tempi ulteriori nei limiti consentiti dalla normativa.

 

RISERVATEZZA

L’identità del segnalante, della persona coinvolta (c.d. segnalato), delle persone comunque menzionate nella segnalazione o dei c.d. facilitatori e il contenuto della stessa sono trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal D. Lgs. 24/2023 e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

 

SANZIONI

Ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 24/2023, ANAC può applicare sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 10.000 a Euro 50.000 nei confronti dei soggetti responsabili, tra l’altro, in caso di adozione di misure ritorsive, ostacolo alla segnalazione, violazione dell’obbligo di riservatezza, mancata istituzione del canale di segnalazione, mancata adozione di procedure conformi o mancata gestione della segnalazione.

Qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave, vengono meno le tutele previste dal D. Lgs. 24/2023 e ANAC può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 2.500.